L’ ADZ and Partners nella sua decennale esperienza ha gestito con successo numerosi contenziosi per conto dei propri clienti.
Vari possono essere i motivi di accoglimento di un contenzioso bancario, dall’applicazione d’interessi usurari, all’indebito arricchimento, fino all’esistenza di clausole vessatorie all’interno dei contratti di fideiussione bancaria.
Le banche avrebbero fatto “cartello” accordandosi tra loro allo scopo di uniformare tutti i contratti fideiussori. Le fideiussioni risulterebbero lesive della normativa inerente la libera concorrenza (L. 287/1990) e pertanto affette da nullità.
Ultimo caso da noi concluso con esito favorevole per una nostra cliente è stata la sentenza di revoca di un decreto ingiuntivo inizialmente concesso a favore di un istituto di credito, per un importo pari ad € 404.190,05.
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Tra le società di recupero credito ingaggiate dalle banche figurano solitamente società cessionarie del credito e, nella maggior parte dei contratti di cessione, troviamo una cessione in blocco dei crediti da parte di un istituto di credito a favore della società cessionaria. Ciò comporta la nullità dell’atto di cessione. La Corte di Legittimità evidenzia che il cessionario ha l’onere di dedurre e di dimostrare il contratto in base al quale ha acquistato la titolarità del diritto di credito (cfr. Cass. civ. Sez. III, sent., (ud.19.04.2018, n.22268; cfr. recente Cass. Civ., Sez. VI-1, Ord., 05.11.2020, n.24798 secondo cui: “questa Corte ha già avuto modo di precisare che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolate della parte creditrice originaria, in virtù di un‘ operazione di cessione in blocco D. Lgs. N.385 del 1998 ex art. 58, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (V. Cass. N. 4116-16); ciò è stato detto con riferimento alla proposizione del ricorso per Cassazione in luogo della parte originaria (e v. pure Cass. Sez. U n. 11650-06, citata dalla corte bresciana, e poi in termini generali, per le ipotesi di successione derivante da altro titolo, Cass. N. 9250-17 e Cass. N.15414-17), e a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall’inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito”).