Risarcimento danni derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti
Prevedono una procedura particolare che richiede sin da subito l’assistenza di un esperto nella gestione anche del sinistro “banale” derivante dalla circolazione dei veicoli e/o dei natanti.
Infatti, ci sono termini prescrizionali e regole ben precise da rispettare nel compilare il CAD (contestazione amichevole) come anche nel redigere la richiesta di risarcimento danni. È sufficiente un piccolo errore per non essere più risarciti.
Risarcimento danni derivanti da responsabilità medica
La legge 24/2017, detta “Legge Gelli-Bianco” dai nomi dei parlamentari relatori, ha cambiato sensibilmente la responsabilità medica e di chi esercita le professioni sanitarie, dando maggiori certezza sulla interpretazione legislativa e la relativa applicazione.
All’articolo 7 si dispone nel primo comma che «La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose e colpose».
Nel medesimo articolo, al terzo comma si recita che «l’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 c.c., salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente». Per ridurre i tempi di attesa di un giudizio ordinario di cognizione, è nostra abitudine procedere sin da subito con un Accertamento Tecnico Preventivo prima e ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Infatti, il binomio di queste procedure riduce drasticamente i tempi di attesa dei nostri clienti per ottenere il risarcimento dovuto.