HAI SUBITO UN DANNO A CAUSA DI UN SOGGETTO TERZO?

La materia del risarcimento danni è ampia e affascinante. Ci imbattiamo in essa ogni qualvolta viene leso un nostro diritto e/o avviene il danneggiamento di un nostro bene materiale. Noi possiamo assisterti nella gestione della pratica di risarcimento danni, accompagnandoti durante tutto il percorso.

Avvocato Zippo

Diversi sono i casi trattati dall’avv. Zippo nell’interesse dei propri clienti ed altrettanti i casi proposti nell’approfondimento e nello studio della tutela dei diritti della persona. Tra questi ha gestito diversi procedimenti di risarcimento danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, nonché danni subiti da propri clienti per colpa medica.

Risarcimento danni derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti

Prevedono una procedura particolare che richiede sin da subito l’assistenza di un esperto nella gestione anche del sinistro “banale” derivante dalla circolazione dei veicoli e/o dei natanti.

Infatti, ci sono termini prescrizionali e regole ben precise da rispettare nel compilare il CAD (contestazione amichevole) come anche nel redigere la richiesta di risarcimento danni. È sufficiente un piccolo errore per non essere più risarciti.

Risarcimento danni derivanti da responsabilità medica

La legge 24/2017, detta “Legge Gelli-Bianco” dai nomi dei parlamentari relatori, ha cambiato sensibilmente la responsabilità medica e di chi esercita le professioni sanitarie, dando maggiori certezza sulla interpretazione legislativa e la relativa applicazione.

All’articolo 7 si dispone nel primo comma che «La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose e colpose».

Nel medesimo articolo, al terzo comma si recita che «l’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 c.c., salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente». Per ridurre i tempi di attesa di un giudizio ordinario di cognizione, è nostra abitudine procedere sin da subito con un Accertamento Tecnico Preventivo prima e ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Infatti, il binomio di queste procedure riduce drasticamente i tempi di attesa dei nostri clienti per ottenere il risarcimento dovuto.

A tutela
dei tuoi interessi

Negli anni abbiamo gestito centinaia di casi e maturato una solida esperienza nelle varie aree del diritto civile. Intratteniamo rapporti di collaborazione con gruppi di esperti con competenze specifiche, in modo tale da offrire ai nostri clienti un servizio di altissimo livello in qualsiasi situazione.

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