Lo sapevi che… hai diritto a un risarcimento danni nel caso in cui la diagnosi medica non corrisponde al tuo reale stato di salute?
Tra i vari casi trattati ricordo uno molto particolare per la “Fortuna” che ha avuto la mia assistita, viceversa sarebbe morta.
Questi i fatti.
La mia cliente si recava presso un centro radiologico specializzato per sottoporsi ad una mammografia, contestualmente fissava visita dal suo Senologo di fiducia per il giorno successivo, ed è proprio grazie a quest’ultimo se oggi è ancora viva.
Infatti, ritirati gli esami mammografici, il dottore del centro radiologico gli rilascia referto sottoscritto nel quale accertava che non vi era alcuna patologia da segnalare (esito negativo). Praticamente il radiologo accertava che la mia cliente era sana come un pesce. Per fortuna, la stessa si recava, comunque, alla visita di controllo dal suo Senologo per sottoporsi a visita medica, il quale letto il referto confrontato con gli esami Mammografici si allertava a tal punto da far ricoverare ed operare con urgenza la mia Cliente, per asportarle carcinoma al seno, per poi continuare con diversi cicli di Chemioterapia.
Il caso trattato con rito ordinario per accertare le responsabilità di tutto quanto accaduto
Nel caso di specie, è indiscutibile che si è verificato un errore medico. L’errore medico consiste nella somministrazione di una terapia sbagliata anche causata da una diagnosi non corretta che comporta un peggioramento delle condizioni di salute della paziente.
DIRITTO
danno biologico – danno morale – danno esistenziale – danno patema d’animo
Danno Biologico
Quando una persona fisica subisce una lesione nel fisico o nella psiche si realizza il danno biologico, che deve essere risarcito in quanto l’integrità fisica è un bene costituzionalmente garantito.
Al fine di comprendere il concetto di danno biologico bisogna partire dalla premessa che l’integrità della persona è bene primario, che deve essere tutelato giuridicamente non solo quando la menomazione abbia compromesso, totalmente o parzialmente, definitivamente o temporaneamente, le capacità del soggetto di attendere alle sue ordinarie occupazioni produttive, ma in tutte le ipotesi in cui la menomazione abbia determinato un depauperamento del valore biologico dell’individuo.
Per impostare correttamente la problematica connessa al danno biologico è necessario dunque enunciare il postulato secondo il quale alla persona deve essere riconosciuto un valore patrimoniale, indipendentemente dallo svolgimento di un’attività lavorativa o produttiva.
L’uomo in quanto persona deve essere sempre tutelato dall’ordinamento giuridico a prescindere dal reddito o dal lucro che possa trarre dall’impiego delle sue energie fisiche o intellettive.
La lesione di natura biologica è di per sé un quid che intacca l’integrità fisica o psichica dell’uomo e costituisce quindi un danno che deve essere giuridicamente riparato, allorquando sia la conseguenza di un comportamento doloso o colposo imputabile ad altri.
Il diritto di ogni persona alla salute, intesa in senso ampio come integrità fisiopsichica, è riconosciuto e protetto in tutti gli ordinamenti giuridici.
Nel nostro ordinamento vanno ricordate le seguenti principali disposizioni: art. 32 della Costituzione; artt. 2043 e 2059 del codice civile; artt. 581, 582, 590 del codice penale; le norme sulla tutela del lavoratore contenute nella L. 300/70; la L. 833/78, istitutiva del servizio sanitario nazionale e le successive modifiche.
Va ricordato che anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 1979 ha affermato che il bene della salute risulta direttamente tutelato dall’art. 32 della Costituzione non solo nell’interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell’individuo, sicché si configura come un diritto primario ed assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati. Tuttavia la stessa sentenza sembra ricondurre il danno alla salute nell’ambito dei danni non patrimoniali, risarcibili solo ai sensi dell’art. 2059.
La dottrina e la giurisprudenza tradizionali sostengono questa tesi adombrata dalla Corte.
In particolare, secondo la Corte di Cassazione “Il danno biologico consiste nelle ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica, della lesione psicofisica. In particolare, la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice, con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l’applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette “tabelle” (elaborate da alcuni uffici giudiziari), ancorché non rientrino nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né risultano recepite in norme di diritto, come tali appartenenti alla scienza ufficiale del giudice.” (Sentenza 12/05/2006, n. 11039).
Parte della dottrina, invece, premettendo una diversa nozione di danno patrimoniale, ritiene che la salute è un bene valore che fa parte del patrimonio del soggetto e la sua violazione, qualora sia imputabile ad altri a titolo di dolo o di colpa, deve dar luogo al risarcimento del danno il quale, considerato in se stesso, prescindendo dalle sue eventuali ripercussioni psichiche, non può non avere che natura patrimoniale (ALPA).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel procedere alla sistemazione della figura del “danno non patrimoniale” con le note sentenze di San Martino, hanno chiaramente affermato che, in tema di danno alla persona, il riconoscimento del carattere “omnicomprensivo” del risarcimento del danno non patrimoniale non può andare a scapito del principio della “integralità” del risarcimento medesimo. Corollario di detto principio è che il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile “esistenziale”, e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane) non costituiscono una conseguenza indefettibile in tema di lesione dei diritti della persona, occorrendo valutare, caso per caso, se il danno non patrimoniale, nella fattispecie concreta, presenti o meno siffatti aspetti.
Il compito del giudice consiste, dunque, nell’accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio arrecato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e procedendo alla loro integrale riparazione.
Ne consegue che la mancanza di danno biologico non esclude la configurabilità in astratto di una danno morale soggettivo (da sofferenza interiore) e di un danno dinamico-relazionale, quale conseguenza, autonoma, della lesione medicalmente accertabile, che si colloca e si dipana nella sfera dinamico-relazionale del soggetto.
Nel caso in esame si ritiene che il falso negativo, commesso dal radiologo del centro ****seppur non abbiamo peggiorato la malattia della signora ****, perché si è intervenuti chirurgicamente dopo dall’esame effettuato presso il centro ****, non vuol dire che tale “falso negativo”non abbia causato danno biologico alla signora ****.
Infatti, la lesione di natura biologica è di per sé un quid che intacca l’integrità fisica o psichica dell’uomo e costituisce quindi un danno che deve essere giuridicamente riparato, allorquando sia la conseguenza di un comportamento doloso o colposo imputabile ad altri.
La signora *** dal verificarsi dello spiacevole episodio di cui sopra, ogni qualvolta che deve sottoporsi ad un controllo medico lo ripete più volte presso diversi medici e/o strutture, proprio perché ha perso la fiducia e la tranquillità che aveva precedentemente nei confronti del personale medico/scientifico.
Il caso è ancora tutt’ora in corso.