Le azioni esperibili a tutela del proprio diritto reale per cui si intende agire al fine di chiedere tutela possessoria sono: reintegrazione, manutenzione, spoglio.
L’azione di reintegrazione o di spoglio ex art.1168 – 1169 c.c. è esperibile anche da parte di chi possegga la cosa per mezzo di altra persona cui abbia trasferito la detenzione qualificata del bene mobile o immobile, e può essere esercitata nei confronti dello stesso che abbia mutato la propria detenzione in possesso.
L’azione è esperibile entro un anno dall’evento contestato o da quando il proprietario è venuto a conoscenza.
L’azione di manutenzione è disciplinata dall’art. 1170 del codice civile, a mente del quale:
– chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un’universalità di mobili [816] può, entro l’anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo [8 n. 1, 21 2, 703 ss. c.p.c.];
– l’azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l’azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata;
– anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.
L’azione è esperibile entro un anno dall’evento contestato o da quando il proprietario è venuto a conoscenza.
Condividiamo un caso particolarmente complesso, così come lo stesso organo giudicante lo definisce in calce all’ordinanza di accoglimento del reclamo proposto dall’avv. Zippo.
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