PENSI SIA STATO LESO UN TUO DIRITTO DI PROPRIETÀ?

Se sei stato privato del possesso di un bene o se ritieni che qualcuno abbia violato il tuo diritto di proprietà o non ne rispetti i limiti, puoi far valere i tuoi diritti reali in sede giudiziale. Rivolgiti ad un avvocato esperto in diritti reali che saprà aiutarti ad intraprendere il percorso più indicato nel tuo caso specifico.

Avvocato Zippo

La proprietà è uno degli elementi fondamentali del diritto, proprio perché ha collegamenti stretti con quasi tutti gli istituti del diritto civile: dalla famiglia alle successioni, dall’impresa al lavoro e ai contratti.

Le azioni esperibili a tutela del proprio diritto reale per cui si intende agire al fine di chiedere tutela possessoria sono: reintegrazione, manutenzione, spoglio.   

L’azione di reintegrazione o di spoglio ex art.1168 – 1169 c.c. è esperibile anche da parte di chi possegga la cosa per mezzo di altra persona cui abbia trasferito la detenzione qualificata del bene mobile o immobile, e può essere esercitata nei confronti dello stesso che abbia mutato la propria detenzione in possesso.

L’azione è esperibile entro un anno dall’evento contestato o da quando il proprietario è venuto a conoscenza.

L’azione di manutenzione è disciplinata dall’art. 1170 del codice civile, a mente del quale:

– chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un’universalità di mobili [816] può, entro l’anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo [8 n. 1, 21 2, 703 ss. c.p.c.];

– l’azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l’azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata;

– anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.

L’azione è esperibile entro un anno dall’evento contestato o da quando il proprietario è venuto a conoscenza.

Condividiamo un caso particolarmente complesso, così come lo stesso organo giudicante lo definisce in calce all’ordinanza di accoglimento del reclamo proposto dall’avv. Zippo.

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