Lo sapevi che… l’assegno per essere valido dev’essere compilato in ogni sua parte?
Un mio Cliente imprenditore un giorno mi sottopose un suo problema imminente.
Giunto al mio studio, tutto preoccupato mi diceva: “avvocato è arrivato un mio assegno in banca per una somma di € 130.000,00 circa e non ho la disponibilità per pagarlo”.
Vi chiederete l’avranno protestato sicuramente. Invece NO!
Riuscii a non farlo protestare. Come? Adesso vi spiego in che modo.
Il predetto assegno venne consegnato firmato in bianco dal mio cliente a garanzia di un contratto di subappalto ad altro imprenditore, il quale firmava copia dell’assegno per ricevuta.
L’impegno preso dal mio Assistito era quello di pagare step by step il suo subappaltatore cosi come riceveva i pagamenti dalla Stazione appaltante. Fin quando la stazione appaltante pagava tutto procedeva regolarmente, poi per diversi mesi la stazione appaltante non effettuava più i pagamenti a questo punto il subappaltatore non aveva liquidità per pagare i suoi fornitori.
Un giorno quest’ultimo, senza avvisare il mio cliente compila l’assegno nelle parti mancanti inserendo tra l’altro l’importo di € 130.000,00 e versa l’assegno.
A questo punto il mio cliente mi chiese di bloccare questo assegno per evitare il protesto, perché contestava l’importo ed il modus operandi del subappaltatore.
Come voi tutti ben sapete un assegno per essere valido al momento del suo incasso dev’essere compilato in ogni suo punto e l’unico soggetto che può farlo è l’intestatario del conto corrente bancario o postale al momento della sua emissione.
Se poi si riesce a dimostrare come nel caso in esame che la compilazione delle parti mancanti risulta essere stata fatta, successivamente, da soggetto diverso dal titolare del conto corrente si verifica il reato di alterazione di titolo di credito, che comporta il sequestro del titolo e l’assegno no è più considerato un titolo di credito valido perché al momento della consegna dell’assegna risultava essere incompleto (come da fotocopia rilasciata al momento della consegna dell’assegno e firmata per ricevuta dal subappaltatore).
DIRITTO
che anche la Suprema Corte di Cassazione sancisce la nullità dell’assegno senza data, avendo valore soltanto come promessa di pagamento (art. 1988 cod. civ.) potendosi presumere iuris tantum l’esistenza del rapporto sottostante (da ultimo Cass. 5 marzo 2006 n. 4804; Cass. 14 novembre 2001 n. 14158). Non è quindi titolo esecutivo, non può essere protestato ed il suo mancato pagamento non integra illeciti amministrativi né consente l’iscrizione del traente nella Centrale di allarme interbancaria (CAI) e la relativa revoca di sistema. Ne consegue, altresì, che trattandosi di una semplice promessa di pagamento, la stessa non è assistita da quegli strumenti di “pressione” che invece prevede la legge per i titoli esecutivi (appunto l’esecutività, l’elevazione del protesto etc.);
-Il Tribunale di Roma ha riconosciuto che “effettivamente la giurisprudenza è univoca nell’affermare che l’assegno privo dell’indicazione della data è un titolo radicalmente nullo e può valere solo come promessa di pagamento” … e che non “appare possibile supplire a tale carenza con il potere conferito dal traente al prenditore di completare successivamente il titolo con la data mancante, essendosi ritenuta inefficace tale delega, in quanto è necessario che tutti gli elementi dell’assegno siano presenti al momento della sua emissione (cfr. Cass. N. 828 del 1967)”, cosicchè “non è sorto alcun rapporto cambiario tra emittente, banca trattaria e società beneficiaria, con la conseguenza che i suddetti titolo, potendo valere solo come promessa di pagamento, non potevano essere protestati, fermo restando che non vi sono elementi per dubitare della doverosità della Camera di Commercio…”;
– Va da sé che, l’apposizione della data dopo l’emissione dell’assegno integra un falso, punibile eventualmente anche penalmente. Così Cass. Pen., 12 novembre 1980 ha ritenuto che “la falsità di un assegno privo di alcuni elementi essenziali, quali l’indicazione del prenditore, la data e il luogo di emissione, purché munito della sottoscrizione del traente, integra la fattispecie criminosa di cui all’ art.491 c.p., e non già quella meno grave di cui all’art. 485 stesso codice; si ha, infatti, emissione in senso tecnico dell’ assegno bancario, indipendentemente dal suo riempimento, per cui le irregolarità, che ai fini civili possano comportarne la nullità, non escludono, agli effetti penali, la particolare tutela predisposta per i titoli all’ ordine” e Cass. Pen., 20 settembre 2007 ha ritenuto che “in tema di falso per alterazione di titoli di credito, l’oggetto della tutela penale è costituito dall’ affidamento dei terzi sugli elementi apparenti del titolo; ne consegue che la contraffazione della data di emissione di un assegno bancario, operata dal prenditore del titolo al fine di ottenere in anticipo la valuta, integra il reato di falso in titoli di credito di cui agli art. 485 e 491 c.p., giacché, per effetto di tale alterazione, l’assegno assume una apparenza diversa da quella originaria“. Alterazione che produce, comunque, l’effetto di cui all’art. 68 r.d. 1736/33 per cui chi ha firmato dopo l’alterazione risponde nei termini del testo alterato, chi ha firmato prima risponde nei termini del testo originario. È quindi evidente il rischio, anche sotto il profilo risarcitorio, che si assume chi, dopo la sua emissione, appone la data su un assegno che ne era privo.
Nel caso trattato dall’avvocato Domenico Zippo non riguardava di un assegno privo solo di data, ma anche di data, oltre all’importo ed il luogo di emissione.