Lo sapevi che… Hai tempo un anno per esercitare l’azione di manutenzione?

 In passato mi è capitato che un mio Cliente riceveva la notifica di un ricorso per azione possessoria dove gli contestavano la realizzazione di alcune vedute dirette ed oblique che gli consentivano di vedere nel fondo del vicino.

Giunto al mio studio, il cliente temeva che gli facessero abbattere tutto o parte del suo immobile appena realizzato, dopo anni di duro lavoro ed infiniti sacrifici.

Riuscimmo a dimostrare che l’azione intrapresa era inammissibile perché esercitata oltre il limite di legge.

Infatti, riuscimmo a dimostrare che i ricorrente (confinanti) erano a conoscenza sin dall’inizio della realizzazione di queste vedute dirette ed oblique, che consentivano la veduta nel loro immobile.

Grazie ad alcune prove documentali e l’escussione di alcuni informatori l’avvocato Domenico Zippo riuscì a fare dichiarare inammissibile il ricorso, proposto contro il suo Cliente e lasciare indenne l’immobile di quest’ultimo, poiché nel giudizio si dimostrò che l’azione di manutenzione era stata intrapresa oltre il termine annuale.

DIRITTO

Il termine per l’esercizio dell’azione di manutenzione è annuale cosi come stabilito dall’art. 1170 cod. civ. a pena di decadenza, decorre dalla turbativa possessoria, e non già dalla conoscenza o apprendimento che il possessore ne abbia avuto. 

La Cassazione, con orientamento costante, ha affermato che il termine annuale per l’esercizio dell’azione di manutenzione, stabilito dall’art. 1170 cod. civ. a pena di decadenza, decorre dalla turbativa possessoria, e non già dalla conoscenza o apprendimento che il possessore ne abbia avuto. ( v. ex plurimis Cass., Sez. 2, Sentenza n.1146 del 27/01/2003; Cass. n. 855/99, n. 2604/96, n. 1036/95, n. 5162/94 e n. 10968/94).

 Nel caso di pluralità di atti di turbativa del possesso succedutisi nel tempo, il termine annuale per la proponibilità dell’azione di manutenzione decorre dal primo, quando i successivi siano strettamente collegati o connessi, sì da configurare mera progressione della stessa azione esecutiva.